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Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26 - Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
(in Gazzetta Ufficiale, 9 marzo 2002, n. 58)
Art. 1
1.
Larticolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, è
sostituito dal seguente:
«Art. 19. 1. Larticolo 12 del
regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. 1. La tassa di concessione
per i brevetti per modelli di utilità può essere pagata in ununica
rata o in due rate quinquennali.
2. Gli importi delle tasse di concessione
quinquennale, della tassa di prima proroga e della tassa delle proroghe successive
relative alla registrazione di disegni o modelli sono corrispondenti, rispettivamente,
alla prima, seconda e terza rata quinquennale previste dalla tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, Titolo IV,
articolo 10, numero 2, lettere c) ed f).
3. La tassa di concessione e di proroga
per i disegni tessili può essere pagata in rate annuali.
4. Alle anzidette tasse e rate di concessione
si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento
in vigore dei brevetti per invenzioni industriali.».