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Nuove leggi e progetti di legge |
Disegno di legge recante: «Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento»
(presentato dal Governo al Senato il 14 marzo 2002, n. S-1243)
Art. 1
1. Allarticolo 1 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è abrogato.
Art. 2
1. Larticolo 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
Art. 3
1. Dopo larticolo 9 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. Fallimento dichiarato
da tribunale incompetente. Il tribunale che si dichiara incompetente,
allesito del giudizio ex articolo 18 della presente legge, o che è
dichiarato incompetente, dispone, con decreto, limmediata trasmissione
degli atti a quello competente, il quale provvede, con decreto, alla nomina
del giudice delegato e del curatore ed impartisce le ulteriori disposizioni
per la prosecuzione della procedura. In tal caso, restano salvi gli atti precedentemente
compiuti.
Qualora lincompetenza sia dichiarata allesito
del giudizio di cui allarticolo 18, lopposizione, per le questioni
diverse dalla competenza, è riassunta a norma dellarticolo 50 del
codice di procedura civile dinanzi al tribunale dichiarato competente.
Lo stesso tribunale è, altresì,
competente per tutte le azioni che derivano dal fallimento, eccettuate le azioni
reali immobiliari.
I giudizi in corso, nei quali sia parte il curatore
del fallimento aperto dal tribunale incompetente, sono dichiarati interrotti,
anche dufficio, e sono proseguiti dal nuovo curatore o riassunti nei suoi
confronti, a norma degli articoli 302 e 303 del codice di procedura civile.
In caso di prosecuzione o riassunzione, lincompetenza di cui al comma
precedente è rilevata, anche dufficio, non oltre il primo grado
del processo.».
Art. 4
1. Allarticolo 10 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Le società iscritte nel registro delle imprese non possono essere
dichiarate fallite decorso un anno dalla cancellazione.».
Art. 5
1. Larticolo 15 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 15. Procedimento. Il tribunale,
prima di provvedere, convoca limprenditore e il ricorrente. Il collegio
può delegare al giudice relatore laudizione e lattività
istruttoria, ove necessaria. Tra la data della comunicazione dellavviso
di convocazione o della notificazione del ricorso e quella delludienza
deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine
può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono
particolari ragioni di urgenza.».
Art. 6
1. Allarticolo 16, secondo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai
seguenti:
«4) assegna ai creditori e ai terzi, che
vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine
non superiore a sette giorni prima delladunanza di cui al numero seguente
per la presentazione in cancelleria delle domande;
5) stabilisce il luogo, il giorno e lora
delladunanza in cui si procederà senza ritardo allesame dello
stato passivo.».
2. Allarticolo 16 il quarto comma
è abrogato.
Art. 7
1. Allarticolo 17 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La sentenza che dichiara il fallimento
è notificata al debitore su richiesta del cancelliere ed è comunicata
per estratto, a norma dellart. 136 del codice di procedura civile, al
curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo
alla sua data. Lestratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo
e la data della sentenza.».
2. Allarticolo 17, secondo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «alla porta esterna
del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «allalbo del
tribunale».
3. Allarticolo 17 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è abrogato.
Art. 8
1. Allarticolo 18 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Contro la sentenza che dichiara il fallimento
può essere proposta opposizione dal debitore e da qualunque interessato,
davanti al tribunale che lha pronunciata, nel termine di trenta giorni.
Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione a norma dellarticolo
precedente e per ogni altro interessato dalla data dellaffissione. In
ogni caso lopposizione non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione
della sentenza.».
2. Allarticolo 19 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è abrogato.
Art. 9
1. Larticolo 26 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 26. Reclamo contro i provvedimenti
del giudice delegato. Contro i provvedimenti del giudice delegato, salvo
disposizione contraria, può essere proposto reclamo al tribunale a norma
dellart. 739 del codice di procedura civile dal curatore, dal fallito
e da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio
di dieci giorni, che decorre dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento
per il curatore, per il fallito e per chi ha chiesto o nei cui confronti è
stato chiesto il provvedimento; dal deposito del provvedimento in cancelleria
ovvero dalla affissione, se il provvedimento deve essere affisso, per ogni altro
interessato. La comunicazione integrale fatta dal curatore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al comma
che precede il reclamo non può proporsi decorsi 120 giorni dal deposito
del provvedimento in cancelleria.
Il tribunale pronuncia in camera di consiglio
con decreto motivato, dopo aver sentito il reclamante, il curatore e gli eventuali
controinteressati.
Del collegio non può far parte il giudice
delegato.
Il reclamo non sospende lesecuzione del
provvedimento.».
Art. 10
1. Allarticolo 34 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Le somme riscosse a qualunque titolo dal
curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario
per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro
cinque giorni presso lufficio postale o presso una banca.
Il deposito deve essere intestato allufficio
fallimentare e può essere ritirato solo con le modalità stabilite
dal giudice delegato.».
Art. 11
1. Allarticolo 35 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato
o superiore a € quindicimila, lautorizzazione deve essere data, su
proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale
con decreto motivato non soggetto a gravame. I1 limite di cui innanzi è
adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.».
Art. 12
1. Allarticolo 46, primo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) i frutti derivanti dallusufrutto
legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti
di essi, salvo quanto è disposto dallarticolo 170 del codice civile.».
2. Allarticolo 46, primo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 4) è abrogato.
Art. 13
1. Larticolo 48 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 48. Corrispondenza diretta al fallito
La corrispondenza diretta al fallito, a società o ad enti dichiarati
falliti deve essere consegnata al curatore, il quale può trattenere solo
quella riguardante rapporti compresi nel fallimento. Il fallito e il legale
rappresentante della società, o dellente assoggettato a fallimento,
hanno diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare
il segreto sul contenuto di questa, estraneo ai rapporti compresi nel fallimento.».
Art. 14
1. Larticolo 49 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 49. Obblighi del fallito. Il
fallito deve comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza,
o comunque del proprio domicilio o della propria sede, e deve presentarsi personalmente
al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori, ogni qualvolta
è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi
a comparire per mezzo di mandatario.
Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi
non ottempera allordine di presentarsi.».
Art. 15
1. Allarticolo 50 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono
cancellate dal registro in seguito alla chiusura del fallimento.
Il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge fino
alla chiusura della procedura fallimentare.».
Art. 16
1. Allarticolo 54 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Lestensione del diritto di prelazione
agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo
e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento
allatto di pignoramento.».
Art. 17
1. Larticolo 70 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
Art. 18
1. Larticolo 84 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 84. Apposizione dei sigilli.
Dichiarato il fallimento, il curatore procede immediatamente, secondo le norme
stabilite dal codice di procedura civile, allapposizione dei sigilli sui
beni che si trovano nella sede principale dellimpresa e sugli altri beni
del debitore.
Il curatore può richiedere lassistenza
della forza pubblica.».
2. Larticolo 85 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.
3. Allarticolo 86, primo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al numero 1) la parola: giudice
è sostituita dalla seguente: curatore.
4. Allarticolo 86 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è abrogato.
Art. 19
1. Allarticolo 87 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, la rubrica ed il primo e secondo comma sono sostituiti
dai seguenti:
«Art. 87. Inventario. Il curatore
deve fare linventario nel più breve termine possibile. A tale operazione
egli procede secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti
o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, redigendo processo
verbale. Possono intervenire i creditori.
Il giudice delegato può disporre che il curatore proceda immediatamente
a redigere linventario, senza preventiva apposizione dei sigilli, può
prescrivere speciali norme e cautele per linventario e, quando occorre,
nomina uno stimatore.».
Art. 20
1. Allarticolo 90 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Dopo la dichiarazione di fallimento il
tribunale può disporre la continuazione temporanea dellesercizio
dellimpresa del fallito, quando ciò appaia conveniente nellinteresse
dei creditori.».
Art. 21
1. Allarticolo 92 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, la rubrica ed il primo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 92. Avviso ai creditori ed agli altri
interessati. Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori
e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nellarticolo
89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande,
nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che
riguardano la formazione dello stato passivo, con lespresso avvertimento
che le domande non pervenute nel termine saranno considerate tardive ai sensi
e per gli effetti degli articoli 101 e 103.».
Art. 22
1. Allarticolo 93 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il creditore non è domiciliato
nel circondario del tribunale, la domanda deve inoltre contenere lelezione
del domicilio nel circondario stesso; altrimenti tutte le notificazioni e le
comunicazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.».
2. Allarticolo 93 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è abrogato.
Art. 23
1. Allarticolo 95 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma è abrogato.
Art. 24
1. Allarticolo 96 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, la rubrica ed il primo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 96. Esame dello stato passivo.
Nelladunanza prevista dal n. 5) dellarticolo 16, è esaminato,
alla presenza del curatore e con lintervento del fallito, lo stato passivo».
Art. 25
1. Larticolo 97 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 97. Esecutività dello stato
passivo. Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice
delegato e dal cancelliere ed è depositato in cancelleria unitamente
al decreto del giudice che lo dichiara esecutivo con decorrenza dalla data del
deposito.
I creditori che hanno presentato domanda di ammissione
ed il fallito possono renderne visione.
Il curatore comunica a tutti i creditori che hanno
presentato domanda di ammissione lavvenuto deposito dello stato passivo
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.».
Art. 26
1. Larticolo 98 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 98. Opposizione dei creditori esclusi
o ammessi con riserva. I creditori esclusi o ammessi con riserva possono
fare opposizione, presentando ricorso al giudice delegato, entro quindici giorni
dalla data di ricezione della raccomandata di cui al comma terzo dellarticolo
precedente e, comunque, entro un anno dal deposito dello stato passivo in cancelleria.
Il giudice fissa con decreto ludienza in
cui il creditore opponente e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché
il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto.
Il decreto è comunicato dalla cancelleria allopponente almeno quaranta
giorni prima delludienza. Il termine per la notificazione al curatore
decorre dalla comunicazione.
Lopponente deve iscrivere la causa a ruolo
almeno venti giorni prima delludienza; in mancanza il processo si estingue
e lestinzione è dichiarata di ufficio dal giudice. Il curatore
deve costituirsi almeno dieci giorni prima delludienza, altrimenti incorre
nelle decadenze previste dallarticolo 167 del codice di procedura civile.
Possono intervenire in causa gli altri creditori.».
Art. 27
1. Larticolo 99 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 99. Giudizio di opposizione.
Il giudice delegato provvede allistruzione delle varie cause di opposizione
a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile, disponendo
la riunione delle stesse, ove ne ravvisi lopportunità. Quando delle
opposizioni riunite alcune sono mature per la decisione e altre richiedono lunga
istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause. Nella
ipotesi prevista dallart. 279, primo comma del codice di procedura civile,
il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in
parte il credito contestato.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Il termine per appellare è di quindici
giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione
decorre dalla notificazione ed è ridotto della metà.».
Art. 28
1. Larticolo 100 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 100. Impugnazione di crediti ammessi.
Il curatore e ciascun creditore possono impugnare i crediti ammessi,
presentando ricorso al giudice delegato nel termine perentorio di quindici giorni.
Tale termine decorre per il curatore dal deposito dello stato passivo in cancelleria
o, nel caso della riserva prevista dal secondo comma dellart. 95, dalla
comunicazione dellavvenuto deposito da parte della cancelleria e per ciascun
creditore dalla data di ricezione della lettera raccomandata spedita dal curatore
a norma dellart. 97.
Indipendentemente dalla previsione di cui al comma
che precede, limpugnazione non può essere proposta decorso un anno
dal deposito dello stato passivo in cancelleria. Riguardo ai crediti ammessi
con decreto a norma dellart. 101, il termine decorre per il curatore dalla
pronuncia del provvedimento, se dato in udienza, o dalla sua comunicazione,
se emanato fuori udienza; per i creditori dalla data di ricezione della raccomandata
con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno
di loro dellemanazione del provvedimento di ammissione.
Il giudice fissa con decreto ludienza in
cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il
termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore
ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Il decreto è comunicato
dalla cancelleria allimpugnante almeno quaranta giorni prima delludienza.
Il termine per la notificazione al curatore ed
ai creditori contestati decorre dalla comunicazione.
Limpugnante deve iscrivere la causa a ruolo
almeno venti giorni prima delludienza; in mancanza il processo si estingue
e lestinzione è dichiarata di ufficio dal giudice. Il curatore
ed i creditori i cui crediti sono impugnati devono costituirsi almeno dieci
giorni prima delludienza, altrimenti incorrono nelle decadenze previste
dallarticolo 167 del codice di procedura civile.
Se alludienza le parti non raggiungono laccordo,
il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione
siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati e provvede allistruzione
della causa a norma degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Il termine per appellare è di quindici
giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione
decorre dalla notificazione ed è ridotto della metà.».
Art. 29
1. Larticolo 101 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 101. Dichiarazioni tardive di crediti.
Anche dopo il decreto previsto nellart. 97, fino a che non siano
esaurite tutte le ripartizioni dellattivo fallimentare, i creditori possono
chiedere con ricorso al giudice delegato lammissione al passivo.
Il giudice fissa con decreto ludienza in
cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché
il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto.
Il decreto è comunicato dalla cancelleria al richiedente almeno quaranta
giorni prima delludienza. Il termine per la notificazione al curatore
decorre dalla comunicazione.
Il ricorrente deve iscrivere la causa a ruolo
almeno venti giorni prima delludienza; in mancanza il processo si estingue
e lestinzione è dichiarata di ufficio dal giudice.
Se alludienza il curatore non contesta lammissione
del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso
con decreto; altrimenti. il giudice fissa ludienza prevista dallart.
180 del codice di procedura civile e provvede allistruzione della causa
a norma degli articoli seguenti del medesimo codice. Il curatore deve costituirsi
almeno dieci giorni prima di detta udienza, altrimenti incorre nelle decadenze
previste dallarticolo 167 del codice di procedura civile.
Possono intervenire in causa gli altri creditori.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto
e quinto dellarticolo 99.
Il creditore sopporta le spese conseguenti al
ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.».
Art. 30
1. Allarticolo 102 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Listanza si propone con ricorso al
giudice delegato. Il giudice fissa con decreto ludienza in cui le parti
e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio
per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori,
contro la cui ammissione è proposta listanza. Il decreto è
comunicato dalla cancelleria allistante almeno quaranta giorni prima delludienza.
Il termine per la notificazione al curatore ed ai creditori contestati decorre
dalla comunicazione.
Listante deve iscrivere la causa a ruolo
almeno venti giorni prima delludienza; in mancanza il processo si estingue
e lestinzione è dichiarata di ufficio dal giudice. Il curatore
ed i creditori contestati devono costituirsi almeno dieci giorni prima delludienza,
altrimenti incorrono nelle decadenze previste dallarticolo 167 del codice
di procedura civile.
Il giudice provvede allistruzione della
causa a norma degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile.
Il termine per appellare è di quindici
giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione
decorre dalla notificazione ed è ridotto della metà.».
Art. 31
1. Allarticolo 106 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Per gli autoveicoli iscritti nel pubblico
registro automobilistico, una volta perfezionata la vendita e pagato interamente
il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni
relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei
sequestri conservativi.».
Art. 32
1. Larticolo 108 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 108. Modalità della vendita
degli immobili. Il giudice delegato, su istanza del curatore e sentito
il comitato dei creditori, dispone con ordinanza la vendita degli immobili,
con incanto o senza incanto, secondo le disposizioni degli articoli 567 e seguenti
del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Il giudice delegato, su proposta del curatore,
sentito il comitato dei creditori e con lassenso dei creditori ammessi
al passivo con diritto di prelazione sugli immobili, può autorizzare
la vendita ad offerte private, ove la ritenga più vantaggiosa, disponendo
idonee forme di pubblicità. In tal caso, la cancellazione delle iscrizioni
relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei
sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal giudice delegato
con decreto, una volta pagato interamente il prezzo.
Un estratto dellordinanza che dispone o
autorizza la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori
ipotecari iscritti.».
Art. 33
1. Dopo larticolo 108 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 108-bis. Modalità della
vendita di navi, galleggianti ed aeromobili. La vendita di navi, galleggianti
ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è
fatta a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.
Il giudice delegato provvede con ordinanza su istanza del curatore, sentito
il comitato dei creditori.
Si applicano, altresì, le disposizioni
dei commi secondo e terzo dellarticolo precedente.».
Art. 34
1. Allarticolo 117 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Per i creditori che non si presentano o
sono irreperibili le somme dovute sono depositate presso una banca nei modi
stabiliti dal giudice delegato. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non
riscosse dagli aventi diritto sono versate dalle banche depositarie allentrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministero delleconomia
e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.».
Art. 35
1. Allarticolo 118, primo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 1) è sostituito dal
seguente:
«1) se nel termine stabilito nella sentenza
dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al
passivo.».
Art. 36
1. Allarticolo 119 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente:
«Il curatore comunica, mediante raccomandata,
a tutti i creditori ammessi al passivo la chiusura della procedura.».
Art. 37
1. Allarticolo 121, secondo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 2) è sostituito dal
seguente:
«2) stabilisce il termine previsto dal n.
4) dellarticolo 16, nonché il luogo, il giorno e lora delladunanza
per lesame dello stato passivo.».
Art. 38
1. Larticolo 129 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 129. Giudizio di omologazione.
Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze
prescritte, il giudice delegato, con decreto in calce al verbale previsto dallarticolo
125, comma secondo, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario
pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione
e fissa ludienza di comparizione davanti a sé. Lordinanza
è pubblicata per affissione.
I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato
possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi
almeno venti giorni prima delludienza, a pena di decadenza rilevabile
dufficio. Latto di opposizione deve contenerne i motivi. Possono
intervenire gli altri creditori, costituendosi almeno dieci giorni prima delludienza.
Alludienza, previa relazione orale del curatore,
il giudice sente le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori
ed il fallito; quindi procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice
di procedura civile.
Cinque giorni prima delludienza di cui allart.
189 del codice di procedura civile il curatore deposita in cancelleria una relazione
motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione può presentare
il presidente del comitato dei creditori.».
2. Allarticolo 130 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La sentenza che omologa o respinge il concordato
è notificata al fallito ed agli opponenti su richiesta del cancelliere
ed è pubblicata ed affissa a norma dellarticolo 17.».
3. Allarticolo 130 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, al quinto comma le parole: «un istituto di credito
designato» sono sostituite dalle seguenti: «una banca designata».
4. Allarticolo 131 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Contro la sentenza che omologa o respinge
il concordato possono appellare gli opponenti e il fallito entro trenta giorni
dalla notificazione fatta a norma dellarticolo 130».
5. Allarticolo 131 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La sentenza dappello è notificata
al fallito ed agli opponenti su richiesta del cancelliere ed è pubblicata
ed affissa a norma dellarticolo 17.».
Art. 39
1. Gli articoli 142, 143, 144 e 145 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.
Art. 40
1. Allarticolo 146 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è abrogato.
Art. 41
1. Larticolo 147 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 147. Società con soci a responsabilità
illimitata. La sentenza che dichiara il fallimento di una società
appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III e IV del titolo V del libro
quinto del codice civile, anche se irregolare, produce anche il fallimento dei
soci illimitatamente responsabili.
Il fallimento di tali soci non può essere
dichiarato qualora sia decorso un anno dalla morte ovvero dalla iscrizione nel
registro delle imprese dellatto, dal quale consegue il venir meno della
illimitata responsabilità.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento
dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma
dellarticolo 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società
risulta lesistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale,
su domanda del curatore, di un creditore, di un socio fallito, del pubblico
ministero ovvero di ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli
convocati a norma dellarticolo 15.
Contro la sentenza del tribunale è ammessa
lopposizione a norma dellarticolo 18. In caso di rigetto della domanda,
contro il decreto del tribunale listante può proporre reclamo alla
corte dappello a norma dellarticolo 22.».
Art. 42
1. Gli articoli 155, 156, 157, 158 e 159
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.
Art. 43
1. Larticolo 162 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 162. Inammissibilità della
proposta. Il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il debitore,
con le modalità di cui allart. 15, dichiara inammissibile la proposta,
con decreto motivato non soggetto a reclamo, se non ricorrono le condizioni
previste dal primo comma dellarticolo 160 o se ritiene che la proposta
di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello
stesso articolo.
In tali casi il tribunale dichiara dufficio il fallimento del debitore.».
Art. 44
1. Allarticolo 163 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il tribunale provvede
a norma del secondo comma dellarticolo precedente, dopo aver sentito il
debitore.».
Art. 45
1. Allarticolo 166 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il decreto è a cura del cancelliere
pubblicato mediante affissione allalbo del tribunale e comunicato per
la iscrizione allufficio del registro delle imprese. Il tribunale può,
inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.».
Art. 46
1. Allarticolo 173 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il tribunale prima di provvedere deve sentire il debitore con
le modalità di cui allarticolo 15.».
2. Larticolo 179 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 179. Mancata approvazione del concordato. Se nei termini
stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178,
il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere
a norma dellarticolo 162, secondo comma, dopo aver sentito il debitore.».
Art. 47
1. Larticolo 180 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 180. Approvazione del concordato e
giudizio di omologazione. Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice
delegato, con ordinanza pubblicata per affissione, dichiara aperto il giudizio
di omologazione e fissa ludienza di comparizione davanti a sé.
I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato
possono fare opposizione con atto notificato al debitore ed al commissario giudiziale,
costituendosi almeno venti giorni prima delludienza, a pena di decadenza
rilevabile dufficio. Latto di opposizione deve contenerne i motivi.
Possono intervenire gli altri creditori, costituendosi almeno dieci giorni prima
delludienza.
Alludienza, previa relazione orale del commissario
giudiziale, il giudice sente le parti costituite e il debitore, anche se questi
non si è costituito; quindi procede a norma degli articoli 183 e seguenti
del codice di procedura civile.
Cinque giorni puma delludienza di cui allart.
189 del codice di procedura civile il commissario giudiziale deposita in cancelleria
una relazione motivata col suo parere definitivo.».
Art. 48
1. Allarticolo 181, primo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 4) è abrogato.
2. Allarticolo 181 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La sentenza che omologa o respinge il concordato
è notificata al debitore ed agli opponenti su richiesta del cancelliere
ed è pubblicata ed affissa a norma dellarticolo 17. Si applica
lultimo comma dellarticolo 130.».
3. Allarticolo 183 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare
gli opponenti e il debitore entro trenta giorni dalla notificazione fatta a
norma dellarticolo precedente.».
4. Allarticolo 183 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La sentenza dappello è notificata
al debitore ed agli opponenti su richiesta del cancelliere ed è pubblicata
ed affissa a norma dellarticolo 17.».
Art. 49
1. Allarticolo 188 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge, ammette
il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non
soggetto a reclamo.».
Art. 50
1. Allarticolo 190 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Contro il decreto del giudice delegato
è ammesso reclamo da parte di chiunque vi abbia interesse nel temine
di dieci giorni, decorrente per il debitore dalla comunicazione del provvedimento
e per ogni altro interessato dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.
Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.».
Art. 51
1. Allarticolo 195 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Prima di provvedere il tribunale deve sentire
il debitore, con le modalità di cui allart. 15, e lautorità
governativa che ha la vigilanza sullimpresa.».
2. Allarticolo 195 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma è sostituito dai seguenti:
«Contro la sentenza predetta può
essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che
lha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore, nel termine
di trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione
fatta su richiesta del cancelliere e per ogni altro interessato dalla data dellaffissione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al comma
che precede, lopposizione non può proporsi decorso un anno dalla
pubblicazione della sentenza.».
3. Allarticolo 195 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il quinto comma è abrogato.
Art. 52
1. Allarticolo 200 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Dalla stessa data non può essere
iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale, anche se prevista
ed ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dellarticolo 51, né
possono acquistarsi diritti di prelazione sui beni compresi nella liquidazione.».
Art. 53
1. Allarticolo 206 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per il compimento degli atti previsti dallarticolo
35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a quindicimila
euro. continuazione dellesercizio dellimpresa il commissario deve
essere autorizzato dallautorità predetta, la quale provvede sentito
il comitato di sorveglianza. Il limite di valore di cui innanzi è annualmente
adeguato con decreto del Ministro della giustizia.».
Art. 54
1. Allarticolo 207 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è abrogato.
2. Larticolo 208 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 208. Domande dei creditori e dei terzi.
I creditori e le altre persone che intendono chiedere il riconoscimento
dei propri crediti e la restituzione dei loro beni devono far pervenire domanda
al commissario liquidatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto dallarticolo
209.
La domanda deve contenere le indicazioni prescritte
dallarticolo 93, primo comma, nonché il domicilio a cui dovranno
essere inviate tutte le successive comunicazioni.».
3. Allarticolo 209 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Nel termine di sei mesi dalla data del
provvedimento di liquidazione, il commissario, sentiti limprenditore o
gli amministratori della società debitrice, forma lelenco dei crediti
ammessi o esclusi e delle domande di restituzione accolte o respinte, e lo deposita
nella cancelleria del tribunale del luogo dove limpresa ha la sede principale,
dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i creditori.
Col deposito in cancelleria lelenco diventa esecutivo. Il termine di cui
innanzi è prorogabile dallautorità di vigilanza, per una
sola volta e per periodo massimo pari al precedente, su motivata istanza del
commissario, previo parere favorevole del comitato di vigilanza.
Le opposizioni, a norma dellarticolo 98,
e le impugnazioni, a norma dellarticolo 100, sono proposte, entro quindici
giorni dalla data di ricezione delle raccomandate inviate dal commissario, con
ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma
dellarticolo 93.».
Art. 55
1. Allarticolo 210 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Per gli immobili e gli altri beni iscritti
in pubblici registri, una volta perfezionata la vendita e pagato interamente
il prezzo, lautorità di vigilanza ordina, con decreto, la cancellazione
delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei
pignoramenti e dei sequestri conservativi.».
Art. 56
1. Allarticolo 213 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
«Il commissario liquidatore comunica, mediante
raccomandata, a tutti creditori ammessi al passivo la chiusura della procedura.».
Art. 57
1. Allarticolo 214 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il terzo periodo del secondo comma è sostituito
dal seguente:
«Entro trenta giorni dalla pubblicazione
gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che
vengono comunicate al commissario.».
2. Allarticolo 214 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Contro la sentenza, che approva o respinge
il concordato, limpresa in liquidazione, il commissario liquidatore e
gli opponenti possono appellare entro trenta giorni dalla notificazione. La
sentenza è pubblicata a norma del comma precedente.».
Art. 58
1. Larticolo 241 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
Art. 59
1. Gli articoli 256, 262 e 264 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.
Art. 60
1. Lagente di cambio, fino ad esaurimento
del ruolo unico nazionale previsto dallarticolo 201 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è soggetto al fallimento nei casi
stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 61
1. Gli articoli 3, primo comma, 4 e 5 della
legge 17 luglio 1975, n. 400, sono abrogati.