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giugno 2002

Nuove leggi e progetti di legge

Disegno di legge recante: «Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento»
(presentato dal Governo al Senato il 14 marzo 2002, n. S-1243)

 

Art. 1
     1. All’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è abrogato.

Art. 2
     1. L’articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Art. 3
     1. Dopo l’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
     «Art. 9-bis. Fallimento dichiarato da tribunale incompetente. – Il tribunale che si dichiara incompetente, all’esito del giudizio ex articolo 18 della presente legge, o che è dichiarato incompetente, dispone, con decreto, l’immediata trasmissione degli atti a quello competente, il quale provvede, con decreto, alla nomina del giudice delegato e del curatore ed impartisce le ulteriori disposizioni per la prosecuzione della procedura. In tal caso, restano salvi gli atti precedentemente compiuti.
     Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, l’opposizione, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunta a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale dichiarato competente.
     Lo stesso tribunale è, altresì, competente per tutte le azioni che derivano dal fallimento, eccettuate le azioni reali immobiliari.
     I giudizi in corso, nei quali sia parte il curatore del fallimento aperto dal tribunale incompetente, sono dichiarati interrotti, anche d’ufficio, e sono proseguiti dal nuovo curatore o riassunti nei suoi confronti, a norma degli articoli 302 e 303 del codice di procedura civile. In caso di prosecuzione o riassunzione, l’incompetenza di cui al comma precedente è rilevata, anche d’ufficio, non oltre il primo grado del processo.».

Art. 4
     1. All’articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Le società iscritte nel registro delle imprese non possono essere dichiarate fallite decorso un anno dalla cancellazione.».

Art. 5
     1. L’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 15. Procedimento. – Il tribunale, prima di provvedere, convoca l’imprenditore e il ricorrente. Il collegio può delegare al giudice relatore l’audizione e l’attività istruttoria, ove necessaria. Tra la data della comunicazione dell’avviso di convocazione o della notificazione del ricorso e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.».

Art. 6
     1. All’articolo 16, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
     «4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non superiore a sette giorni prima dell’adunanza di cui al numero seguente per la presentazione in cancelleria delle domande;
     5) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà senza ritardo all’esame dello stato passivo.».
     2. All’articolo 16 il quarto comma è abrogato.

Art. 7
     1. All’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
     «La sentenza che dichiara il fallimento è notificata al debitore su richiesta del cancelliere ed è comunicata per estratto, a norma dell’art. 136 del codice di procedura civile, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L’estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.».
     2. All’articolo 17, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «alla porta esterna del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «all’albo del tribunale».
     3. All’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è abrogato.

Art. 8
     1. All’articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
     «Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposta opposizione dal debitore e da qualunque interessato, davanti al tribunale che l’ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione a norma dell’articolo precedente e per ogni altro interessato dalla data dell’affissione. In ogni caso l’opposizione non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.».
     2. All’articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è abrogato.

Art. 9
     1. L’articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 26. Reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato. – Contro i provvedimenti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, può essere proposto reclamo al tribunale a norma dell’art. 739 del codice di procedura civile dal curatore, dal fallito e da chiunque vi abbia interesse.
     Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, che decorre dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; dal deposito del provvedimento in cancelleria ovvero dalla affissione, se il provvedimento deve essere affisso, per ogni altro interessato. La comunicazione integrale fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento equivale a notificazione.
     Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede il reclamo non può proporsi decorsi 120 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
     Il tribunale pronuncia in camera di consiglio con decreto motivato, dopo aver sentito il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati.
     Del collegio non può far parte il giudice delegato.
     Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.».

Art. 10
     1. All’articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
     «Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l’ufficio postale o presso una banca.
     Il deposito deve essere intestato all’ufficio fallimentare e può essere ritirato solo con le modalità stabilite dal giudice delegato.».

Art. 11
     1. All’articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
     «Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a € quindicimila, l’autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame. I1 limite di cui innanzi è adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.».

Art. 12
     1. All’articolo 46, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 3) è sostituito dal seguente:
     «3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile.».
     2. All’articolo 46, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 4) è abrogato.

Art. 13
     1. L’articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 48. Corrispondenza diretta al fallito – La corrispondenza diretta al fallito, a società o ad enti dichiarati falliti deve essere consegnata al curatore, il quale può trattenere solo quella riguardante rapporti compresi nel fallimento. Il fallito e il legale rappresentante della società, o dell’ente assoggettato a fallimento, hanno diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa, estraneo ai rapporti compresi nel fallimento.».

Art. 14
     1. L’articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 49. Obblighi del fallito. – Il fallito deve comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza, o comunque del proprio domicilio o della propria sede, e deve presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori, ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.
Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all’ordine di presentarsi.».

Art. 15
     1. All’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
     «Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito alla chiusura del fallimento.
Il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge fino alla chiusura della procedura fallimentare.».

Art. 16
     1. All’articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente:
     «L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento.».

Art. 17
     1. L’articolo 70 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Art. 18
     1. L’articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 84. Apposizione dei sigilli. – Dichiarato il fallimento, il curatore procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.
     Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.».
     2. L’articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.
     3. All’articolo 86, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al numero 1) la parola: “giudice” è sostituita dalla seguente: “curatore”.
     4. All’articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è abrogato.

Art. 19
     1. All’articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la rubrica ed il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
     «Art. 87. Inventario. – Il curatore deve fare l’inventario nel più breve termine possibile. A tale operazione egli procede secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, redigendo processo verbale. Possono intervenire i creditori.
Il giudice delegato può disporre che il curatore proceda immediatamente a redigere l’inventario, senza preventiva apposizione dei sigilli, può prescrivere speciali norme e cautele per l’inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore.».

Art. 20
     1. All’articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
     «Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale può disporre la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del fallito, quando ciò appaia conveniente nell’interesse dei creditori.».

Art. 21
     1. All’articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la rubrica ed il primo comma sono sostituiti dai seguenti:
     «Art. 92. Avviso ai creditori ed agli altri interessati. – Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell’articolo 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo, con l’espresso avvertimento che le domande non pervenute nel termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti degli articoli 101 e 103.».

Art. 22
     1. All’articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
     «Se il creditore non è domiciliato nel circondario del tribunale, la domanda deve inoltre contenere l’elezione del domicilio nel circondario stesso; altrimenti tutte le notificazioni e le comunicazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.».
     2. All’articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è abrogato.

Art. 23
     1. All’articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma è abrogato.

Art. 24
     1. All’articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la rubrica ed il primo comma sono sostituiti dai seguenti:
     «Art. 96. Esame dello stato passivo. – Nell’adunanza prevista dal n. 5) dell’articolo 16, è esaminato, alla presenza del curatore e con l’intervento del fallito, lo stato passivo».

Art. 25
     1. L’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 97. Esecutività dello stato passivo. – Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere ed è depositato in cancelleria unitamente al decreto del giudice che lo dichiara esecutivo con decorrenza dalla data del deposito.
     I creditori che hanno presentato domanda di ammissione ed il fallito possono renderne visione.
     Il curatore comunica a tutti i creditori che hanno presentato domanda di ammissione l’avvenuto deposito dello stato passivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.».

Art. 26
     1. L’articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 98. Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva. – I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, presentando ricorso al giudice delegato, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al comma terzo dell’articolo precedente e, comunque, entro un anno dal deposito dello stato passivo in cancelleria.
     Il giudice fissa con decreto l’udienza in cui il creditore opponente e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Il decreto è comunicato dalla cancelleria all’opponente almeno quaranta giorni prima dell’udienza. Il termine per la notificazione al curatore decorre dalla comunicazione.
     L’opponente deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell’udienza; in mancanza il processo si estingue e l’estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice. Il curatore deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, altrimenti incorre nelle decadenze previste dall’articolo 167 del codice di procedura civile.
     Possono intervenire in causa gli altri creditori.».

Art. 27
     1. L’articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 99. Giudizio di opposizione. – Il giudice delegato provvede all’istruzione delle varie cause di opposizione a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile, disponendo la riunione delle stesse, ove ne ravvisi l’opportunità. Quando delle opposizioni riunite alcune sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause. Nella ipotesi prevista dall’art. 279, primo comma del codice di procedura civile, il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte il credito contestato.
     La sentenza è provvisoriamente esecutiva.
     Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto della metà.».

Art. 28
     1. L’articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 100. Impugnazione di crediti ammessi. – Il curatore e ciascun creditore possono impugnare i crediti ammessi, presentando ricorso al giudice delegato nel termine perentorio di quindici giorni. Tale termine decorre per il curatore dal deposito dello stato passivo in cancelleria o, nel caso della riserva prevista dal secondo comma dell’art. 95, dalla comunicazione dell’avvenuto deposito da parte della cancelleria e per ciascun creditore dalla data di ricezione della lettera raccomandata spedita dal curatore a norma dell’art. 97.
     Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede, l’impugnazione non può essere proposta decorso un anno dal deposito dello stato passivo in cancelleria. Riguardo ai crediti ammessi con decreto a norma dell’art. 101, il termine decorre per il curatore dalla pronuncia del provvedimento, se dato in udienza, o dalla sua comunicazione, se emanato fuori udienza; per i creditori dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di loro dell’emanazione del provvedimento di ammissione.
     Il giudice fissa con decreto l’udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Il decreto è comunicato dalla cancelleria all’impugnante almeno quaranta giorni prima dell’udienza.      Il termine per la notificazione al curatore ed ai creditori contestati decorre dalla comunicazione.
     L’impugnante deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell’udienza; in mancanza il processo si estingue e l’estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice. Il curatore ed i creditori i cui crediti sono impugnati devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, altrimenti incorrono nelle decadenze previste dall’articolo 167 del codice di procedura civile.
     Se all’udienza le parti non raggiungono l’accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati e provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile.
     La sentenza è provvisoriamente esecutiva.
     Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto della metà.».

Art. 29
     1. L’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 101. Dichiarazioni tardive di crediti. – Anche dopo il decreto previsto nell’art. 97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l’ammissione al passivo.
     Il giudice fissa con decreto l’udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Il decreto è comunicato dalla cancelleria al richiedente almeno quaranta giorni prima dell’udienza. Il termine per la notificazione al curatore decorre dalla comunicazione.
     Il ricorrente deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell’udienza; in mancanza il processo si estingue e l’estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice.
     Se all’udienza il curatore non contesta l’ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti. il giudice fissa l’udienza prevista dall’art. 180 del codice di procedura civile e provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli seguenti del medesimo codice. Il curatore deve costituirsi almeno dieci giorni prima di detta udienza, altrimenti incorre nelle decadenze previste dall’articolo 167 del codice di procedura civile.
     Possono intervenire in causa gli altri creditori.
     Si applicano le disposizioni dei commi quarto e quinto dell’articolo 99.
     Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.».

Art. 30
     1. All’articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
     «L’istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l’udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori, contro la cui ammissione è proposta l’istanza. Il decreto è comunicato dalla cancelleria all’istante almeno quaranta giorni prima dell’udienza. Il termine per la notificazione al curatore ed ai creditori contestati decorre dalla comunicazione.
     L’istante deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell’udienza; in mancanza il processo si estingue e l’estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice. Il curatore ed i creditori contestati devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, altrimenti incorrono nelle decadenze previste dall’articolo 167 del codice di procedura civile.
     Il giudice provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile.
     Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto della metà.».

Art. 31
     1. All’articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma è inserito il seguente:
     «Per gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, una volta perfezionata la vendita e pagato interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi.».

Art. 32
     1. L’articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 108. Modalità della vendita degli immobili. – Il giudice delegato, su istanza del curatore e sentito il comitato dei creditori, dispone con ordinanza la vendita degli immobili, con incanto o senza incanto, secondo le disposizioni degli articoli 567 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
     Il giudice delegato, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l’assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sugli immobili, può autorizzare la vendita ad offerte private, ove la ritenga più vantaggiosa, disponendo idonee forme di pubblicità. In tal caso, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal giudice delegato con decreto, una volta pagato interamente il prezzo.
     Un estratto dell’ordinanza che dispone o autorizza la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ipotecari iscritti.».

Art. 33
     1. Dopo l’articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
     «Art. 108-bis. Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili. – La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è fatta a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili. Il giudice delegato provvede con ordinanza su istanza del curatore, sentito il comitato dei creditori.
     Si applicano, altresì, le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo precedente.».

Art. 34
     1. All’articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente:
     «Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono depositate presso una banca nei modi stabiliti dal giudice delegato. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto sono versate dalle banche depositarie all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.».

Art. 35
     1. All’articolo 118, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente:
     «1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo.».

Art. 36
     1. All’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
     «Il curatore comunica, mediante raccomandata, a tutti i creditori ammessi al passivo la chiusura della procedura.».

Art. 37
     1. All’articolo 121, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 2) è sostituito dal seguente:
     «2) stabilisce il termine previsto dal n. 4) dell’articolo 16, nonché il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza per l’esame dello stato passivo.».

Art. 38
     1. L’articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 129. Giudizio di omologazione. – Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato, con decreto in calce al verbale previsto dall’articolo 125, comma secondo, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l’udienza di comparizione davanti a sé. L’ordinanza è pubblicata per affissione.
     I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno venti giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza rilevabile d’ufficio. L’atto di opposizione deve contenerne i motivi. Possono intervenire gli altri creditori, costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza.
     All’udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori ed il fallito; quindi procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile.
     Cinque giorni prima dell’udienza di cui all’art. 189 del codice di procedura civile il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione può presentare il presidente del comitato dei creditori.».
     2. All’articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma è sostituito dal seguente:
     «La sentenza che omologa o respinge il concordato è notificata al fallito ed agli opponenti su richiesta del cancelliere ed è pubblicata ed affissa a norma dell’articolo 17.».
     3. All’articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quinto comma le parole: «un istituto di credito designato» sono sostituite dalle seguenti: «una banca designata».
     4. All’articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
     «Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il fallito entro trenta giorni dalla notificazione fatta a norma dell’articolo 130».
     5. All’articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente:
     «La sentenza d’appello è notificata al fallito ed agli opponenti su richiesta del cancelliere ed è pubblicata ed affissa a norma dell’articolo 17.».

Art. 39
     1. Gli articoli 142, 143, 144 e 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.

Art. 40
     1. All’articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è abrogato.

Art. 41
     1. L’articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 147. Società con soci a responsabilità illimitata. – La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, anche se irregolare, produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
     Il fallimento di tali soci non può essere dichiarato qualora sia decorso un anno dalla morte ovvero dalla iscrizione nel registro delle imprese dell’atto, dal quale consegue il venir meno della illimitata responsabilità.
     Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell’articolo 15.
     Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su domanda del curatore, di un creditore, di un socio fallito, del pubblico ministero ovvero di ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli convocati a norma dell’articolo 15.
     Contro la sentenza del tribunale è ammessa l’opposizione a norma dell’articolo 18. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 22.».

Art. 42
     1. Gli articoli 155, 156, 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.

Art. 43
     1. L’articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 162. Inammissibilità della proposta. – Il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il debitore, con le modalità di cui all’art. 15, dichiara inammissibile la proposta, con decreto motivato non soggetto a reclamo, se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell’articolo 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo.
In tali casi il tribunale dichiara d’ufficio il fallimento del debitore.».

Art. 44
     1. All’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il tribunale provvede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, dopo aver sentito il debitore.».

Art. 45
     1. All’articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
     «Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.».

Art. 46
     1. All’articolo 173 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale prima di provvedere deve sentire il debitore con le modalità di cui all’articolo 15.».
     2. L’articolo 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 179. Mancata approvazione del concordato. – Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’articolo 162, secondo comma, dopo aver sentito il debitore.».

Art. 47
     1. L’articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 180. Approvazione del concordato e giudizio di omologazione. – Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato, con ordinanza pubblicata per affissione, dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l’udienza di comparizione davanti a sé.
     I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al debitore ed al commissario giudiziale, costituendosi almeno venti giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza rilevabile d’ufficio. L’atto di opposizione deve contenerne i motivi. Possono intervenire gli altri creditori, costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza.
     All’udienza, previa relazione orale del commissario giudiziale, il giudice sente le parti costituite e il debitore, anche se questi non si è costituito; quindi procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile.
     Cinque giorni puma dell’udienza di cui all’art. 189 del codice di procedura civile il commissario giudiziale deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo.».

Art. 48
     1. All’articolo 181, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 4) è abrogato.
     2. All’articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma è sostituito dal seguente:
     «La sentenza che omologa o respinge il concordato è notificata al debitore ed agli opponenti su richiesta del cancelliere ed è pubblicata ed affissa a norma dell’articolo 17. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 130.».
     3. All’articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro trenta giorni dalla notificazione fatta a norma dell’articolo precedente.».
     4. All’articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente:
     «La sentenza d’appello è notificata al debitore ed agli opponenti su richiesta del cancelliere ed è pubblicata ed affissa a norma dell’articolo 17.».

Art. 49
     1. All’articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo.».

Art. 50
     1. All’articolo 190 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
     «Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di chiunque vi abbia interesse nel temine di dieci giorni, decorrente per il debitore dalla comunicazione del provvedimento e per ogni altro interessato dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.».

Art. 51
     1. All’articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
     «Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’art. 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.».
     2. All’articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma è sostituito dai seguenti:
     «Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l’ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione fatta su richiesta del cancelliere e per ogni altro interessato dalla data dell’affissione.
     Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede, l’opposizione non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.».
     3. All’articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quinto comma è abrogato.

Art. 52
     1. All’articolo 200 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
     «Dalla stessa data non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale, anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dell’articolo 51, né possono acquistarsi diritti di prelazione sui beni compresi nella liquidazione.».

Art. 53
     1. All’articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
     «Per il compimento degli atti previsti dall’articolo 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a quindicimila euro. continuazione dell’esercizio dell’impresa il commissario deve essere autorizzato dall’autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. Il limite di valore di cui innanzi è annualmente adeguato con decreto del Ministro della giustizia.».

Art. 54
     1. All’articolo 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è abrogato.
     2. L’articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
     «Art. 208. Domande dei creditori e dei terzi. – I creditori e le altre persone che intendono chiedere il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni devono far pervenire domanda al commissario liquidatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 209.
     La domanda deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 93, primo comma, nonché il domicilio a cui dovranno essere inviate tutte le successive comunicazioni.».
     3. All’articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
     «Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario, sentiti l’imprenditore o gli amministratori della società debitrice, forma l’elenco dei crediti ammessi o esclusi e delle domande di restituzione accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i creditori. Col deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo. Il termine di cui innanzi è prorogabile dall’autorità di vigilanza, per una sola volta e per periodo massimo pari al precedente, su motivata istanza del commissario, previo parere favorevole del comitato di vigilanza.
     Le opposizioni, a norma dell’articolo 98, e le impugnazioni, a norma dell’articolo 100, sono proposte, entro quindici giorni dalla data di ricezione delle raccomandate inviate dal commissario, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma dell’articolo 93.».

Art. 55
     1. All’articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
     «Per gli immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta perfezionata la vendita e pagato interamente il prezzo, l’autorità di vigilanza ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi.».

Art. 56
     1. All’articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
     «Il commissario liquidatore comunica, mediante raccomandata, a tutti creditori ammessi al passivo la chiusura della procedura.».

Art. 57
     1. All’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:
     «Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.».
     2. All’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma è sostituito dal seguente:
     «Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l’impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro trenta giorni dalla notificazione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente.».

Art. 58
     1. L’articolo 241 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Art. 59
     1. Gli articoli 256, 262 e 264 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.

Art. 60
     1. L’agente di cambio, fino ad esaurimento del ruolo unico nazionale previsto dall’articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 61
     1. Gli articoli 3, primo comma, 4 e 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, sono abrogati.

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