VOCI
ADR
ADRs
Agente
in attività
finanziaria
Anatocismo
Appalto
integrato
Cartolarizza-
zione
Centrale
d’Allarme
Interbancaria
Contratti di
garanzia
finanziaria
Corporate governance
Covered bonds
Derivati su
crediti
Fair value
Firma digitale
Fondazioni bancarie
Fondi
speculativi
Mediatore creditizio
Modelli di or-
ganizzazione
Moneta elettronica
OPA
Passivity Rule
Patrimoni
destinati
Project
financing
Società
Europea (SE)
Società tra avvocati (STA)
Stock options
Titoli
strutturati
Venture
capital
|
Nel dizionario sono
riportate voci del diritto commerciale che rappresentano
neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto
uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con lindicazione
delle relative fonti normative, nonché di taluni links
per lapprofondimento in rete.
Ovviamente, non cè alcuna pretesa di completezza nella
raccolta delle voci, né di sistematicità nella loro
illustrazione. |
|
ADR (Alternative Dispute Resolution)
Procedure
utilizzate per decidere controversie senza ricorrere al giudice ordinario
o arbitrale. Molto diffuse allestero, specie nel mondo anglosassone,
la ADR si presentano in forme varie ed eterogenee, quali la conciliazione
(con cui un terzo che può essere anche il giudice o larbitro,
prima di giudicare la controversia in un processo ordinario o arbitrale
aiuta le parti a comporre la lite e raggiungere un accordo transattivo),
la mediation (una sorta di conciliazione, nella quale un terzo,
il mediatore, ha funzione propositiva, indicando alle parti soluzioni,
anche al di fuori della lite), mediation on line (sistema basato
su un software, che in controversie di carattere pecuniario,
specie per ragioni risarcitorie mette in comunicazione le proposte
migliorative via via formulate da ciascuna parte, raggiungendosi laccordo
quanto la proposta di una parte rientri in una distanza minima preterminata
rispetto allultima proposta dellaltra parte; nella blind
mediation, una parte non conosce lofferta dellaltra fino
alla conclusione della procedura), mini-trial (processo simulato
per consentire alle parti di valutare gli esiti di un giudizio ordinario
senza subirne i costi ed i tempi e raggiungere così
un accordo).
In Italia è
disciplinata espressamente la conciliazione in sede giudiziale; attualmente
lorientamento legislativo, anche sulla base di indicazioni della
Comunità Europea (libro verde del 19 aprile 2002), è nel
senso di favorire, in generale, le ADR, quanto meno per ridurre il ricorso
alla giustizia statale. Inoltre, è riconosciuta efficacia a forme
di tutela in sede di autodosciplina, quale per la pubblicità
ingannevole il giurì del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.
In Parlamento sono allesame tre proposte di legge (Camera
dei Deputati, C-541, C-2463 e 2877); mentre per le controversie in
materia societaria, finanziaria e bancaria lo schema di decreto delegato
ha disciplinato la conciliazione stragiudiziaria davanti ad organismi
di conciliazione.
Fonti: art. 185, 410 e 708 cod. proc. civ.; art. 8 del D. lgs.
25 gennaio 1992, n. 74; art. 12 della legge
3 ottobre 2001, n. 366 (legge delega di riforma del diritto societario);
artt. 38-40 dello schema
di decreto delegato per i procedimenti in materia societaria.
URL:
http://www.giustizia.it/news/adr_rel.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/availability/it_dpi_availability_number_2002_04.html
ADRs (American Depositary Receipts)
Certificati
emessi da una banca (o da un intermediario finanziario) statunitense che
rappresentano azioni o obbligazioni e che rendono negoziabili nei mercati
statunitensi in valuta locale titoli emessi da società straniere,
di cui tali certificati attestano il deposito presso una banca. In definitiva,
non essendo consentita in quei mercati la negoziazione di titoli stranieri
in valuta originaria, sono quotati titoli rappresentativi di questi ultimi,
sulla base di programmi di investimento stabiliti dallemittente
degli ADRs e che presentano una varia tipologia. Per la quotazione degli
ADRs possono essere richiesti adempimenti o prescrizioni a carico delle
società straniere (le cui azioni o obbligazioni sono rappresentati
da quei titoli), alle quali sembra ora applicabile la legge antifrode
dal Congresso degli USA (Sarbanes-Oxley Act of 2002).
Ai titolari degli ADRs sono riconosciuti diritti analoghi
a quelli spettanti agli azionisti della società rappresentata;
tuttavia, non cè uniformità di comportamento tra gli
emittenti italiani quotati per il tramite di ADRs al New
York Stock Exchange in ordine alla partecipazione di quei titolari allassemblea
della società; in particolare, è discusso se essi possano
partecipare allassemblea in proprio o debbano partecipare come delegati
della banca depositaria.
URL:
http://www.norisk.it/Strumenti/0038.htm http://www.sec.gov/answers/adrs.htm
http://www.icgn.org/consultative/032602.html
Agente in attività finanziaria
Chi
è stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari
di promuovere e concludere contratti riconducibili allesercizio
delle attività finanziarie di cui allart. 106, comma 1, del
d.lgs. 385/93, t.u. delle norme in materia bancaria e finanziaria; ossia
le attività di: assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento, intermediazione
in cambi).
Lesercizio professionale nei confronti del pubblico
dellattività di agente in attività finanziaria
è riservata ai soggetti iscritti in un elenco tenuto dallUIC
(Ufficio Italiano Cambi) ed è sottoposto a una specifica regolamentazione
e forme di controllo pubblico Gli intermediari finanziari (iscritti negli
elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del citato d.lgs. 385/93) potranno
stabilmente avvalersi per la distribuzione di propri prodotti solo di
detti agenti.
Fonti: d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374; decreto
del Ministero dellEconomia e delle Finanze, 13 dicembre 2001, n.
485
URL: http://www.uic.it
Anatocismo
Fattispecie
in cui gli interessi scaduti di una obbligazione pecuniaria producono
altri interessi. Il codice civile italiano, sulla base di una lunga tradizione
che risente del diritto romano e degli influssi di orientamenti di carattere
religioso, consente lanatocismo soltanto a determinate condizioni
e, precisamente, «solo dal giorno della domanda giudiziale o per
effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti
di interessi dovuti per almeno sei mesi». La norma fa salvi gli
usi contrari, aprendo la strada, per le operazioni bancarie, a forti contrasti
interpretativi, sfociati in una novella (D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342)
ed in un intervento della Corte Costituzionale (sentenza 17 ottobre 2000,
n. 425).
La capitalizzazione
degli interessi nellesercizio dellattività bancaria
e finanziaria è oggetto di speciale regolamentazione nel Testo
unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) e nelle norme di attuazione; secondo
tale disciplina è rimessa al contratto la determinazione dei tassi
e della loro periodicità nel conto corrente (purché identica
per i tassi attivi e passivi), escludendosi la sola capitalizzazione periodica
successiva alla chiusura definitiva del conto. Nei contratti bancari e
finanziari, qualora sia prevista la capitalizzazione infrannuale, devono
essere indicati il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo
conto degli effetti della capitalizzazione.
Fonti: art. 1283 cod. civ.; art. 120, comma 2, del d.lgs. 1°
settembre 1993, n. 385, testo unico bancario; delibera del CICR del 9
febbraio 2000
Appalto integrato
Appalto
con cui un ente pubblico affida ad un appaltatore congiuntamente e con
ununica gara, sia la costruzione di opere pubbliche, sia la loro
progettazione esecutiva (ossia il completamento del progetto predisposto
dallente appaltante, attraverso propri tecnici o con incarico professionale
a professionisti esterni). In tal modo le imprese di costruzioni allargano
il loro campo dazione per i lavori pubblici, unificandosi il mercato
delle costruzioni e quello della progettazione (sia pure solo esecutiva).
Per la progettazione esecutiva di appalto integrato
limpresa appaltante deve avvalersi di un progettista qualificato
alla realizzazione del progetto, individuandolo in sede di offerta o eventualmente
associato. Inoltre, per evitare che laffidamento della progettazione
allimpresa costruttrice provochi aumenti di costi per lente
appaltante, a causa di varianti rese necessarie dalla progettazione, è
stabilito che lappaltatore risponda dei conseguenti ritardi ed oneri,
qualora le varianti siano imputabili a carenze del progetto esecutivo.
La possibilità di ricorrere allappalto
integrato attualmente è consentita con una modificazione
alla legge Merloni (legge 11 febbraio 1994, n. 109) per lavori
di importo inferiore ad euro200 mila e per quelli pari o superiori ad
euro 10 milioni, nonché per tutte le opere in cui la componente
tecnologica-impiantistica sia superiore al 60% del valore dellopera.
Fonti: art.19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato
dallart. 7, 1° comma, lettera l) della legge
1° agosto 2002, n. 166
Cartolarizzazione
Operazione
finanziaria (denominata anche securitization) con la quale un insieme
di crediti pecuniari esistenti o futuri, ed individuabili in blocco
ovvero anche un solo credito, è ceduto a una società
veicolo che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali
operazioni (Special Purpose Vehicles o SPV) e che emette,
in relazione ad esse, titoli (asset backed securities) negoziabili.
Le somme corrisposte
alla SPV dai debitori ceduti sono destinate in via esclusiva a
soddisfare i diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare lacquisto
di tali crediti, nonché per pagare i costi delloperazione.
Sorge così un vero e proprio patrimonio separato, con la segregazione
a garanzia dei portatori dei titoli emessi del portafoglio
di crediti ceduti e dei flussi finanziari da essi derivanti.
Alle operazioni di cartolarizzazione partecipa
anche il servicer, ossia una società incaricata della riscossione
dei crediti ceduti, nonché incaricata dei servizi di cassa e pagamento
nellambito di tali operazioni.
Fonti: legge 30 aprile 1999, n. 130
URL: http://www.bancaditalia.it
(Disposizioni per le società di cartolarizzazione)
Centrale dAllarme Interbancaria
Archivio
informatico automatizzato degli assegni e delle carte di pagamento in
cui vengono registrate le generalità dei soggetti che hanno emesso
assegni senza autorizzazione o provvista, al fine della loro interdizione,
per un periodo di sei mesi, dallintero circuito degli assegni bancari
e postali (revoca di sistema). Sono, inoltre, registrate informazioni
sui soggetti cui sia stata revocata lautorizzazione allutilizzo
di carte di pagamento, nonché lindicazione degli assegni
e delle carte di pagamento smarriti o rubati.
La Centrale è stata istituita a seguito
della depenalizzazione dellemissione di assegno senza autorizzazione
o senza provvista e la conseguente trasformazione della fattispecie in
illecito amministrativo.
Fonti: D.lgs. 30.12.1999, n. 507, emanato in attuazione
della L. 25 giugno 1999, n. 205; decreto del Ministro della Giustizia
del 7 novembre 2001, n. 458; Regolamento della Banca dItalia del
29 gennaio 2002
URL: http://www.bancaditalia.it
Compliance programs:
vedi Modelli di organizzazione
Contratti di garanzia finanziaria
Contratti
con cui una parte costituisce a favore dellaltra parte una garanzia
su contante o strumenti finanziari mediante trasferimento della proprietà
o costituzione di pegno.
Tali garanzie sono disciplinate da una direttiva
comunitaria allo scopo di migliorarne la certezza giuridica; in particolare,
la direttiva si propone di evitare che trovino applicazione ai contratti
di garanzia le disposizioni nazionali sullinsolvenza che ostacolano
il realizzo delle garanzie stesse, ovvero che pongano in dubbio la validità
di compensazione bilaterale per close-out. La nuova normativa
si applica ai rapporti fra imprese finanziarie, nonché a quelli
in cui almeno una delle parti sia unimpresa finanziaria; la normativa
non riguarda i casi in cui beneficiario o datore delle garanzia sia una
persona fisica.
Fonti: direttiva CE 20002/47/CE
URL: http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
Corporate governance
Linsieme
di regole e sistemi predisposti a livello legislativo o regolamentare,
ovvero, in via di autoregolamentazione, da una società di capitali
per governare con efficienza e trasparenza limpresa
societaria, coordinando gli interessi degli imprenditori e degli investitori,
nonché disciplinando le funzioni dei managers. La corporate
governance investe vari aspetti dellorganizzazione societaria,
riguardando i rapporti tra soci ed amministratori, i sistemi di gestione
e di controllo delle società, nonché lassetto proprietario
delle società ed il mercato dei capitali.
Il codice civile e, soprattutto, il Decreto
Draghi del 1998 stabiliscono le regole minime di corporate governance;
altre regole, più restrittive, possono essere stabilite
come condizione per la quotazione e la negoziazione dalle borse
e dai gestori dei mercati riconosciuti ovvero da codici di autoregolamentazione,
cui la società si sottoponga volontariamente, dandone comunicazione
al mercato.
Fonti: D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
URL: http://www.consob.it
http://www.icgn.org/documents/globalcorpgov.htm
http://www.borsaitalia.it/ita/servizi/pubblicazioni/
(codice di autodisciplina)
Covered bonds
Strumenti
finanziari che riconoscono allinvestitore un privilegio su una porzione
dellattivo dellemittente, in genere, rappresentata da finanziamenti
immobiliari o da crediti verso il settore pubblico. Tali titoli si sono
originariamente sviluppati in Germania (Pfandbriefe), ma strumenti
analoghi sono stati introdotti anche in Francia (obligations foncières)
e in Spagna (cedulas ipotecarias); nellordinamento italiano
non esiste una disciplina specifica.
Lemissione di questi strumenti finanziari
è particolarmente vantaggiosa per gli intermediari bancari, perché
tali titoli beneficiano di un trattamento preferenziale in termini di
regolamentazione prudenziale e soddisfano le condizioni richieste dal
Sistema europeo delle banche centrali per linserimento nella lista
delle attività idonee come garanzia per le operazioni di politica
monetaria dellEurosistema.
URL: http://www.hypverband.de/hypverband
Derivati su crediti
Contratti
aventi a oggetto il trasferimento del rischio relativo a un determinato
credito (reference obligation) da un soggetto che intende
acquisire copertura dal suddetto rischio (protection buyer) a un
soggetto che intende prestarla (protection seller), senza trasferire
il credito sottostante. Il modello contrattuale più semplice che
risponde a questa definizione è il credit default swap.
Nella pratica
commerciale sono diffuse una serie di fattispecie più complesse.
Le più comuni sono:
i credit spread swap, nei
quali il protection buyer acquisisce il diritto di riscuotere dal
protection seller una somma pari alla differenza tra lo spread
di mercato e quello fissato dal contratto;
i total rate of return swap,
con i quali un soggetto (protection buyer) cede tutti i flussi
di cassa generati da unattività di riferimento alla controparte
(protection seller) che, a sua volta, trasferisce al protection
buyer flussi di cassa collegati ad un indice di mercato aumentato
o diminuito di un determinato spread (il reference rate);
le credit-linked notes, costituite
dalla combinazione di un titolo (il c.d. titolo ospite, emesso
dal protection buyer o da una società veicolo per la cartolarizzazione)
e di un derivato su crediti.
Fonti: artt. 70 D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; provvedimento
Governatore della Banca dItalia 8 settembre 2000
URL: http://www.isda.org/publications/index.html
http://www.bancaditalia.it
(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati)
Fair value
Criterio
di valutazione degli strumenti finanziari in bilancio, secondo un principio
di contabilità internazionale (IAS 39), adottato dallo IASC (International
Accounting Standards Committee), organismo privato che svolge attività
di autoregolamentazione nella materia.
Il fair value corrisponde
nel caso di strumenti quotati al valore di mercato; negli altri
casi occorre fare riferimento al valore di mercato di strumenti analoghi,
ove esistenti, oppure a un valore stimato in base ai modelli generalmente
utilizzati sul mercato. Una recente disposizione comunitaria impone lutilizzo
di questo criterio per la valutazione di tutti gli strumenti finanziari
in bilancio, ad eccezione dei titoli detenuti fino a scadenza (held-to-maturity
investments), dei crediti erogati direttamente dallimpresa che
redige il bilancio (originated loans), delle partecipazioni in
società controllate in modo esclusivo o congiunto e in quelle collegate,
nonché delle passività diverse da quelle di trading.
Più in generale, il
Regolamento
CE 19 luglio 2002, n. 1606/02, impone alle società tenute alla
redazione del bilancio consolidato (e, se previsto dalla legge nazionale,
anche alle altre società per azioni) di seguire tutti i princìpi
IAS a partire dal 2005.Da ultimo, lo schema
di decreto legislativo di attuazione della riforma societaria prevede
che nella nota integrativa al bilancio desercizio si debba fare
riferimento, per le riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali
di durata indeterminata, al loro valore di mercato (art. 2427, n. 3-bis,
nuovo testo).
Fonti: direttiva 2001/65/CE, che ha modificato le norme
europee in materia di bilanci individuali e consolidati (direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE)
URL: http://www.iasc.org.uk/cmt/0001.asp;
http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
Firma digitale
Sistema
di elaborazione di un documento informatico in modo da rendere manifesta
e verificare la sua autenticità ed integrità, analogamente
a quanto avviene con il documento olografo e sottoscritto con la firma
dellautore.
Nel sistema vigente
(ma non ancora pienamente operativo) in Italia, la firma digitale si basa
su una doppia chiave asimmetrica (due algoritmi per criptare e decriptare
un documento informatico), attribuite entrambe da un ente di certificazione
delle firme digitali (lelenco di tali enti è tenuto dalla
Autorità per lInformatica nella Pubblica Amministrazione-AIPA)
a chi voglia dotarsi della firma digitale, ossia al titolare: la prima
chiave, conosciuta soltanto da questultimo, per codificare i documenti
prima di trasmetterli a terzi; la seconda chiave, messa a disposizione
del pubblico, per verificare la provenienza di ogni documento dal titolare
ed accertarne lintegrità.
Fonti: art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R.10 novembre
1997, n. 513; D.
Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
URL: http://www.aipa.it/attivita%5B2/standard%5B5/firmadigitale%5B2/index.asp
Fondazioni bancarie
Enti
costituiti a seguito delle operazioni di ristrutturazione effettuate
a partire dagli inizi degli anni Novanta del secolo scorso (legge 30 luglio
1990, n. 218 e D.lgs. 356/1990) dalle allora banche pubbliche,
le quali hanno conferito lazienda bancaria in società per
azioni, ricevendo in cambio azioni rappresentative del capitale. Secondo
la vigente disciplina civilistica le fondazioni bancarie sono persone
giuridiche private; la legge pone limiti ai fini che tali enti devono
perseguire, alla destinazione del reddito, alla composizione e competenza
degli organi. In particolare, sono individuati i settori ammessi,
verso i quali prioritariamente le fondazioni dovranno indirizzare la propria
attività, in rapporto prevalente con il territorio di competenza.
Le fondazioni
bancarie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dellEconomia
(finché detengono il controllo delle partecipazioni bancarie, ma
anche successivamente fino alla istituzione di unautorità
di controllo su tutti gli enti non-profit disciplinata dal codice
civile). Specifiche disposizioni stabiliscono tempi e modalità
circa la dismissione delle partecipazioni di controllo ancora detenute
dalle società bancarie conferitarie.
Fonti: legge 23 dicembre 1998, n. 461; D.lgs. 17 maggio 1999, n.
153, come modificato dallart. 11 della legge 28 dicembre 2001, n.
448
URL: http://www.bancaditalia.it
(Relazione annuale sul 2001)
Fondi speculativi
Fondi di investimento che possono investire
il proprio patrimonio anche in deroga ai divieti e alle norme prudenziali
di contenimento e frazionamento del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia
per i fondi comuni di investimento. I fondi speculativi possono ricorrere
all'indebitamento, sia in liquidità, sia sotto forma di prestito
titoli.
Nellesperienza internazionale, tali fondi si avvalgono
di un soggetto specializzato, il c.d. prime broker, che offre un
complesso di servizi integrati (finanziamenti, prestito titoli, servizi
di custodia, supporto informatico, calcolo del valore della quota, monitoraggio
del rischio assunto, clearing delle operazioni etc.). I finanziamenti
erogati da tali soggetti sono assistiti normalmente da una garanzia avente
a oggetto i beni del fondo finanziato.
URL: http://www.bancaditalia.it
(percorso: pubblicazioni/ Vigilanza/ Bollettino di Vigilanza)
MBO (Management by objectives):
vedi Stock options
Mediatore creditizio
Chi professionalmente
o abitualmente mette in relazione anche attraverso
attività di consulenza banche o intermediari finanziari
con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti,
senza essere legato ad alcuna delle parti da legami di collaborazione,
dipendenza o rappresentanza.
Ai mediatori creditizi è preclusa la possibilità
di concludere i contratti, nonché di erogare i finanziamenti. Lattività
di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte
di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti
iscritti in apposito albo, istituito presso il Ministero dellEconomia,
che si avvale dellUIC (Ufficio Italiano Cambi). La riserva di attività
in favore dei mediatori creditizi, penalmente sanzionata, non opera nei
confronti di banche, intermediari finanziari, promotori finanziari e imprese
assicurative. Non costituisce mediazione creditizia la raccolta di richieste
di finanziamento effettuata, nellambito della specifica attività
svolta e strumentalmente ad essa, da parte di fornitori di beni o servizi
o di soggetti iscritti in albi, elenchi o ruoli.
Fonti: art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; D.P.R. 28 luglio
2000, n. 287, regolamento
URL:
http://www.uic.it
Modelli di organizzazione
Tale espressione
(più precisamente, modelli di organizzazione dellente)
definisce, in senso tecnico-giuridico, i codici di condotta adottati da
una società (o altri enti) per impedire che gli amministratori
ed i dirigenti (i c.d. soggetti in posizione apicale) e le
persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza commettano determinati
reati nel suo interesse o vantaggio, reati di cui in base alla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. lgs.
8 giugno 2001, n. 231), introdotta in Italia in esecuzione di convenzioni
internazionali sia chiamata a rispondere direttamente la stessa
società con una apposita sanzione (oltre che, in base al diritto
penale, il suo autore materiale).
Il modello di organizzazione (predisposto
dalla società interessata, anche sulla base di codici di comportamento
delle associazioni rappresentative) introduce una procedimentalizzazione
nellattività di impresa, creando una apposita struttura di
sorveglianza, volta a prevenire il compimento dei reati ed idonea ad evitarne
limputazione alla medesima società, a somiglianza di quanto
avviene con i compliance programs nel diritto statunitense. Nel
nostro ordinamento la responsabilità dellente è esclusa,
qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: lente abbia adottato,
prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenirlo; sia
stato affidato ad un organismo interno dellente il il compito di
vigilare sul funzionamento e losservanza dei predetto modello; il
reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente lo stesso modello;
lorganismo interno abbia adeguatamente vigilato.
Fonti: artt. 6 e 7 del D.
lgs. 8 giugno 2001, n. 231
URL:http://www.confindustria.it/AreeAtt/DocUfPub.nsf/b7ffc92624922cb0c1256b790038bc
75/f53bc571ef44d31ec1256b9700387f21?OpenDocument
Moneta elettronica
Dispositivi
elettronici che consentono di movimentare con valore solutorio
analogo a quello della moneta materiale saldi monetari.
La moneta elettronica (rappresentata solitamente da una tessera di plastica
con incorporato un processore elettronico, nel quale è memorizzato
il valore monetario attribuito alla stessa tessera, per consentire al
titolare di compiere operazioni di pagamento) può essere emessa
solo previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario
emesso.
Lattività
di emissione di moneta elettronica è riservata alle banche o ad
imprese specializzate (Istituti di moneta elettronica). Gli Imel possono
svolgere, altresì, attività connesse e strumentali, nonché
offrire servizi di pagamento; ad essi è preclusa
lattività di concessione di crediti in qualunque forma.
Fonti: art. 55, della legge 1° marzo
2002, n. 39 (legge comunitaria per il 2001), che, in attuazione di direttive
comunitarie, ha modificato il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
URL: http://www.bancaditalia.it
(Gli istituti di moneta elettronica)
http://www.nextra.it/press_center/latest_news/focus_oveview/autolinkfolder/06_02_01.html
OPA
Proposta di acquisto
avente ad oggetto un determinato quantitativo di azioni (emesse da una
società) ovvero un determinato quantitativo di altri strumenti
finanziari ad un prezzo determinato, proposta rivolta pubblicamente
a tutti i possessori di tali titoli. LOPA può avere una pluralità
di scopi, quali quello di effettuare un investimento finanziario, ovvero
di acquisire il controllo della società emittente i titoli, ovvero
eliminare gli azionisti di minoranza della stessa società (squeeze-out).
Nella maggior parte dei paesi industrializzati il procedimento
dellOPA è disciplinato al fine di assicurare trasparenza,
serietà e correttezza delloperazione. Nei vari ordinamenti,
peraltro, sono riscontrabili posizioni sostanzialmente diverse con riguardo
ai diritti degli azionisti di minoranza in caso di offerte pubbliche di
acquisto che comportino lacquisizione del controllo di una società.
Secondo un primo approccio (c.d. Market Rule) lordinamento
non interviene nelle scelte del mercato (Stati Uniti). Un altro approccio
(Equal Opportunity Rule) persegue il principio di pari opportunità
economiche fra azionista di maggioranza ed azionisti di minoranza, disponendo
lobbligo a carico di chi acquisisca il controllo di una società
(o superi una determinata soglia quantitativa di partecipazione al capitale
della società con diritto di voto) di lanciare unOPA
nei confronti di tutti i portatori dei titoli della società (Inghilterra,
Francia e Italia) ad un prezzo che include in tutto o in parte il premio
di controllo (ossia il prezzo pagato al precedente controllante,
normalmente più alto di quello di mercato delle azioni).
Fonti: artt. 102 e segg. del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58
TUF-Testo unico dellintermediazione finanziaria
URL:
http://www.consob.it
Passivity Rule
Obbligo posto
a carico degli amministratori di società quotate di astenersi
dal compiere atti od operazioni che contrastino con il conseguimento degli
obiettivi di una OPA in corso (ad esempio, aumenti di capitale, cessioni
di rami dazienda, stipula di finanziamenti ingenti, ecc.), salvo
autorizzazione dellassemblea (ordinaria o straordinaria), la quale
anche in seconda o terza convocazione devo deliberare con il voto favorevole
di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale.
La regola, mutuata dallordinamento inglese, pone
limitazioni alle azioni difensive che possono essere poste in essere da
parte della società target in caso di OPA ostile, al fine
di favorire le operazioni di cambio del controllo societario; queste ultime,
infatti, rappresentano, secondo la prevalente teoria economica, uno strumento
utile per favorire comportamenti corretti ed efficienti degli amministratori
nelle società quotate (market discipline).
Fonti: art. 104 d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 TUF-Testo
unico dellintermediazione finanziaria
URL:
http://www.consob.it
Patrimoni destinati
Istituto, disciplinato dal decreto di
attuazione della riforma del diritto societario (legge
3 ottobre 2001, n. 366) predisposto dalla Commissione Vietti, per
consentire il finanziamento di uno specifico affare. Laffare viene
isolato sotto il profilo patrimoniale (responsabilità patrimoniale,
spese, ricavi) dalla restante attività della società, in
deroga al generale principio stabilito dallart. 2740 cod. civ.
Ogni società può costituire uno o più
patrimoni destinati (uno per ciascun affare). La deliberazione con cui
viene costituito il patrimonio destinato stabilisce scopo, beni destinati,
piano economico finanziario dellaffare, regole di rendicontazione.
A fronte del patrimonio destinato possono essere emessi strumenti finanziari,
anche nella forma di titoli partecipativi.
Fonti: art.
2447 bis ss. cod. civ.
URL: http://www.giustizia.it/dis_legge/relazioni/dlgs_societario_sostanz_relazi.htm
www.popso.it/not/ARTICOLI/ECONOMIA-FINANZA/
02-04.080_090.pdf
Project financing
Operazione complessa,
nata nei paesi di common law, consistente nella copertura finanziaria
di un progetto imprenditoriale (frequentemente infrastrutture nel settore
delle opere pubbliche) sulla base delle prospettive di reddito e sui flussi
di cassa attesi dalla specifica iniziativa; essa è realizzata attraverso
più contratti collegati. Alloperazione partecipa, normalmente,
una banca (arranger) che organizza il prestito (reperisce i fondi
sul mercato assicurando comunque la sottoscrizione diretta di un certo
ammontare); i termini e le condizioni del finanziamento sono stabiliti
nel term sheet. La banca, inoltre, effettua lanalisi dei
costi, dei ricavi del progetto, della ripartizione dei rischi (information
memorandum). Il finanziamento avviene mediante lapporto di fondi
assimilabili a capitale proprio (prestiti o anticipazioni a rimborso subordinato),
ovvero mediante capitale di debito (finanziamenti tradizionali con priorità
di rimborso che possono essere con o senza garanzia reale). Regole particolari,
specie con riguardo al piano economico e finanziario, sono previste per
le operazioni realizzate nellambito di lavori pubblici.
Fonti: Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 37-bis
URL:http: http://www.autoritalavoripubblici.it/del/det51.html
Reverse convertible:
vedi Titoli strutturati
Società Europea (SE)
Nuovo tipo di società
di capitali, che si affianca a quelli già esistenti negli ordinamenti
nazionali, adottabile solo da imprese ad operatività transnazionale;
liniziativa per la costituzione della SE, infatti, può essere
avviata solo da due società aventi la sede legale in differenti
Stati membri, ovvero da parte di società comunque operanti già
da tempo in altri Stati dellUnione attraverso società affiliate.
La SE è disciplinata da regolamento comunitario e,
per gli aspetti da questo non coperti, dalle normative degli Stati membri,
siano esse previste, in applicazione delle norme comunitarie, per disciplinare
specificamente le SE, ovvero riguardino in generale le società
per azioni. Disposizioni particolari sono state stabilite con direttiva
comunitaria per favorire il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione
della società.
Fonti: regolamento CE n. 2157/2001 e dir. 2001/86/CE
URL: http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
Società tra avvocati (STA)
Società
introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs.2 febbraio 2001, n.
96, nellambito dellattuazione di una direttiva comunitaria,
volta a favorire il libero esercizio della professione forense nei Paesi
dellUnione Europea avente ad oggetto esclusivo lesercizio
in comune della professione di avvocato (più precisamente, lattività
professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio) dei
soci, i quali devono essere tutti in possesso di tale titolo e non possono
partecipare ad altra STA.
La società tra avvocati è disciplinata
per quanto non previsto dal D. Lgs. n. 96 (che prevede, tra laltro,
un peculiare regime di pubblicità: iscrizione nel registro delle
imprese, in apposita sezione speciale, con funzione di certificazione
anagrafica e di pubblicità notizia; ed iscrizione nellalbo
degli avvocati) dalle norme che regolano le società in nome
collettivo, nonché è soggetta alle norme professionali e
deontologiche della professione forense.
Al fine di preservare il principio di personalità
della prestazione professionale (art. 2232 cod. civ.), lincarico
professionale conferito alla STA può essere eseguito solo dai soci
in possesso dei requisiti necessari per la specifica attività richiesta.
In particolare, il cliente può richiedere che lincarico sia
affidato ad un socio da lui indicato per iscritto; in difetto di tale
scelta, la società deve comunicare al cliente il socio incaricato.
Si discute se si tratta di un nuovo tipo
di società ovvero di una società (appartenente ai tipi codificati)
di diritto speciale.
Fonti: D. Lgs.2 febbraio 2001, n. 96
Soggetti in posizione apicale:
vedi Modelli di organizzazione
Stock options
Le Stock
options (e, più precisamente, i piani di stock options)
costituiscono modi con cui una società remunera i propri amministratori
(ovvero dirigenti o altri dipendenti), concedendo loro opzioni per il
futuro acquisto o sottoscrizione di azioni della stessa società
ad una data e ad un prezzo prestabiliti (se le azioni sono attribuite
a titolo gratuito si parla di stock grant). Esse costituiscono
percio forme retributive (normalmente aggiuntive a quelle tradizionali),
a carattere incentivante, essendo i beneficiari di tali piani (amministratori,
dirigenti o altri dipendenti) stimolati a contribuire alla crescita di
valore delle azioni, in modo da poterle acquistare o sottoscrivere ad
un prezzo inferiore al loro valore di mercato.
Diversi dai piani di Stock options sono i Management
by objectives-MBO, compensi aggiuntivi (bonus annuali) che
una società si impegna a corrispondere ai propri dirigenti o amministratori,
nel caso in cui essi raggiungano determinati obiettivi nello svolgimento
del loro incarico.
Le Stock options sono ora previste dalart.
2389, 2° comma, cod. civ. (nel testo introdotto
dallo schema
di decreto legislativo di attuazione della riforma societaria)
e sono disciplinate, sotto il profilo fiscale, dal TUIR (che distingue
i piani rivolti alla generalità dei dipendenti ed i piani per singole
categorie di dipendenti o singoli dipendenti). Per le società quotate
in borsa devono essere indicati nella nota integrativa al bilancio i compensi
corrisposti agli amministratori, compresi i piani piani di Stock options.
Fonti: DPR 1986, n. 917-TUIR, art. 48, 2° comma, lettere g)
e g-bis) (modificato dallart. 13 del D. Lgs. n. 505/1999); Delibera
Consob n. 13613/2002.
URL: www.borsaitalia,it
Titoli strutturati
Titoli che uniscono
in un unico strumento finanziario le caratteristiche di una obbligazione
e di un contratto derivato. I flussi di pagamento per interessi sono indicizzati
allandamento del parametro sottostante alla componente derivata;
a seconda del tipo di indicizzazione delle cedole e/o del pagamento del
capitale a scadenza, i titoli strutturati sono diversamente denominati:
le equity linked sono indicizzate allandamento di titoli
o indici azionari; le fixed reverse floaters lindicizzazione
è collegata in maniera complessa allandamento dei tassi di
interessi.
Per una particolare tipologia di titoli strutturati, denominati
reverse convertible e consistenti di fatto nella
vendita allinvestitore di una put option su specifici titoli
azionari, il valore di rimborso può risultare inferiore a quello
di sottoscrizione. La caratteristica dei titoli reverse convertible
è quella di prevedere:
la corresponsione di un tasso di interesse fisso;
un diritto di opzione a favore dell'emittente che gli conferisce
la facoltà di rimborsare il capitale alla scadenza mediante la
consegna fisica di un predefinito numero di azioni di una società
X.
Si tratta di titoli strutturati aventi normalmente durata
pari o inferiore all'anno.
Fonti: Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, modificato
con deliberazione
6 agosto 2002, n. 13710; art. 2411 cod. civ. (nel testo dello schema
di decreto legislativo predisposto dalla Commissione Vietti)
URL: www.consob.it
(percorso: pubblicazioni e commenti/ Quaderni di Finanza/ n. 35)
Venture capital
Finanziamento,
mediante apporto di capitale di rischio, a imprese medie-piccole o che
generano utili dopo un lungo periodo di tempo. Il finanziamento viene
realizzato attraverso lacquisto di una partecipazione azionaria
(o obbligazioni convertibili), in molti casi effettuato da un fondo chiuso
al cui capitale partecipano intermediari finanziari, investitori privati
e fondi pensione.
Il contratto tra il venture capitalist e limpresa
prevede normalmente lo staging: i fondi necessari per realizzare
il progetto imprenditoriale vengono erogati in fasi successive, a condizione
che determinati obiettivi reddituali e di crescita siano stati raggiunti.
Ai finanziatori sono attribuiti poteri di controllo sulla gestione dellimpresa,
normalmente, attraverso lassegnazione di un certo numero di posti
nel consiglio di amministrazione (è abbastanza comune che i fondatori
delliniziativa e gli investitori esterni abbiano un uguale numero
di posti; in caso di controversie, un ruolo determinante è svolto
dagli altri componenti lorgano amministrativo).
Fonti: D. Lgs.2 febbraio 2001, n. 96
URL: www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Regolament/Intermedia
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